Protocollo Aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Revisione 1. del 4/01/2021
Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri,
del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con
la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del
luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori
sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i
luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema
di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di
condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli
accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più
efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS
e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle
situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19
e premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19
e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi
di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di
precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo
le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze
sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori
e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o
di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto.
È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree
produttive
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,
si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per
questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento
e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente
secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro
e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai
CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli
dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o
comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso
il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto
degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei
locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio
del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità
Sanitarie
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.